Affidamento servizi tecnici: chiarimenti disciplinare gara

SCUOLA  D'INFANZIA E PRIMARIA IN VIA PIERMARINI A FOLIGNO (PG)
CUP C69F18000570001- CIG 76399183C7

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QUESITO:  Art. 5.4 Contenuto della busta B "OFFERTA TECNICA"  2. Relazione A “offerta tecnica – professionalità ed esperienza del concorrente

a) chiarimenti sulla documentazione che compone la “Relazione A”: chiarimenti in merito al numero massimo di cartelle in formato A4 ed A3 per ogni servizio.

b) chiarimenti sulla natura degli incarichi valutabili: in particolare chiede se può essere presentata un servizio relativo alla sola direzione dei lavori.

RISPOSTA: 

1a) Per ciascuno dei servizi espletati e presentati (massimo 3) dovrà essere presentata la seguente documentazione:

a) relazione illustrativa, comprensiva dei dati identificativi della progettazione (massimo 4 cartelle formato A4) à obbligatoria

b) grafici (massimo tre cartelle formato A3) à opzionale

c) documentazione fotografica (massimo tre cartelle formato A3) à opzionale

1b) Gli incarichi valutabili sono riferibili alla sola progettazione definitiva e/o esecutiva. Quindi non saranno valutati incarichi relativi alla sola direzione dei lavori.

Si evidenzia che i servizi finalizzati a dimostrare il requisito della “professionalità ed esperienza” (massimo tre) devono essere scelti dal concorrente tra quelli espletati negli ultimi dieci anni, che il concorrente ritenga particolarmente significativi e qualificabili come affini  a quello oggetto dell’appalto, in relazione alle classi e categorie dei lavori e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento (cfr. art.5.4 2.). Si conferma quindi che devono essere riferiti alla progettazione definitiva.

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QUESITO: Art. 2.4 - Durata: termini massimi per l'esecuzione del servizio. Si chiede se al punto b. “eventuale adeguamento del progetto esecutivo …” il termine “esecutivo” sia un refuso.

RISPOSTA: 2) Si conferma che al punto b. dell’art. 2.4 il termine “esecutivo” è un refuso e deve intendersi invece sostituita del termine “definitivo”.

 

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SCUOLA PRIMARIA SAN FRANCESCO DI BEVAGNA (PG)
CUP: I19F17000090001 - CIG: 7579244DFF

QUESITO:  

Titolo 4° artt. 4.1 requisiti generali e 4.2, 4.2.2, 4.2.3 requisiti speciali e mezzi di prova. Data l’impossibilità di acquisire i certificati dei lavori eseguiti entro il termine di scadenza della presentazione dell’offerta, è possibile produrli  successivamente mediante ricorso alla procedura del soccorso istruttorio?

RISPOSTA

Il possesso dei requisiti generali e speciali, come indicato nel disciplinare di gara, è oggetto di autocertificazione, ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm. e ii.. Le certificazioni/documentazioni dichiarate dovranno essere trasmesse successivamente in sede di verifica del possesso dei requisiti tramite il sistema AVCPASS (crf. pag 9 lettera invito).

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QUESITO:

Art. 5.4 “offerta tecnica” – 2. Relazione A “offerta tecnica – professionalità ed esperienza del concorrente.  Il numero massimo di tre servizi di ingegneria e architettura si deve riferire al complessivo dei lavori o per ogni singola categoria?

RISPOSTA

I tre servizi finalizzati a dimostrare il requisito della “professionalità ed esperienza” devono essere scelti dal concorrente tra quelli espletati negli ultimi dieci anni e ritenuti particolarmente significativi e qualificabili come affini  a quello oggetto dell’appalto, in relazione alle classi e categorie dei lavori e concernenti servizi paragonabili per tipologia e complessità, a quelli oggetto del presente affidamento (cfr. art.5.4 2.). Si conferma quindi che devono essere riferiti al complessivo dei lavori.

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QUESITO:

Art. 5.4 – 4. Relazione C - “criteri ambientali”. La mancata presenza nella RTP del professionista accreditato secondo la norma ISO-IEC-17024 è motivo di esclusione o solo di mancata attribuzione del punteggio?

RISPOSTA

La  mancata presenza all’interno della costituenda RTP non è motivo di esclusione, ma solo di non attribuzione dei due punti previsti dal disciplinare di gara.

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QUESITO: È possibile  indicare nel gruppo di progettazione il professionista accreditato secondo la norma ISO-IEC-17024 come consulente abituale e non associato in RTP?

RISPOSTA:  È possibile indicare nel gruppo di lavoro il professionista accreditato secondo la norma ISO-IEC_1724, senza la necessità di costituire un RTP solo nel caso in cui si tratti di un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto al relativo albo professionale e munito di P.IVA, che abbia fatturato nei confronti della Società offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA. In mancanza di tale requisito dovrà essere costituita RTP ed il professionista dovrà effettuare il sopralluogo obbligatorio.

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QUESITO: L'operatore economico che ha partecipato all'indagine di mercato come operatore singolo, ai fini della partecipazione alla procedura negoziata, può raggrupparsi in RTP con un professionista non iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016?

RISPOSTA: È ammessa sia la costituzione di nuovo raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), sia la sostituzione/integrazione di professionisti nell'ambito di un raggruppamento temporaneo costituito/costituendo, rispetto alla manifestazione di interesse presentata, fermo restando il permanere dei requisiti in capo all'operatore economico partecipante.

Non possono comunque partecipare alla gara professionisti non iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, nemmeno in qualità componenti del costituendo RTP. Solo una volta presentata offerta in sede di procedura negoziata sarà vietata qualsiasi successiva modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 48 commi 17, 18 e 19 del D. Lgs. 50/2016.

Relativamente al sopralluogo obbligatorio previsto all'articolo 4.5 della lettera di invito, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppandi, purchè munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa tutti gli operatori che intendono costituirsi in RTP dovranno effettuare individualmente o in gruppo il sopralluogo.

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