Circolare per ricostruzione edifici di proprietà mista

07 Ottobre 2018

Per evitare dubbi interpretativi in merito alle modalità di accesso ai contributi per i lavori di ricostruzione/ripristino degli edifici di “proprietà mista”, in parte pubblica in parte privata, danneggiati dai terremoti del 2016/2017, la Struttura commissariale ha elaborato una circolare esplicativa pubblicata sul sito del Commissario Staordinario.

La nota sottolinea in primo luogo le linee direttrici:
• unicità del progetto di intervento che deve essere sempre unitario e riferito all’edificio nel suo complesso, indipendentemente dalla diversa natura (pubblica e privata) della proprietà e della destinazione delle unità immobiliari che comprende;

• unicità della procedura di affidamento dei lavori di ricostruzione o riparazione. Quindi procedura concorrenziale fra tre imprese in caso di prevalenza della proprietà privata (articolo 6, comma 13, del d.l. n.189/2016 ). Viceversa gara pubblica in caso di prevalenza della proprietà pubblica (artt. 14 e segg. del d.l. n. 189/2016)
In funzione di questi due criteri, il contributo viene concesso, determinato ed erogato in modo differente.
Determinazione proprietà prevalente
È preliminare la determinazione della proprietà prevalente dell’edificio attraverso il valore catastale. Se per questo parametro la proprietà pubblica raggiunge il 50% o lo supera, si devono seguire le procedure di ricostruzione pubblica.
Nel caso siano i privati a detenere oltre il 50% del valore catastale dell’edificio, bisogna verificare un ulteriore elemento: la prevalenza dei costi di intervento. Si può quindi verificare il caso che, una volta designato il progettista secondo modalità privatistiche (prevalenza della proprietà privata secondo il valore catastale), dal progetto stesso potrebbero emergere costi degli interventi per la porzione pubblica superiori a quelli relativi alle parti di proprietà privata e di conseguenza l’affidamento dei lavori deve avvenire con le procedure di ricostruzione pubblica.
Richiesta contributi
La richiesta contributi per la ricostruzione dell’edificio a prevalenza proprietà privata, segue le disposizioni del codice civile in materia di comunione o condominio, temperate dalle deroghe in materia di maggioranze (articolo 6, comma 11, del d.l. n. 189/2016). Inoltre, per queste fattispecie è applicabile la regola generale secondo cui, qualora alcuni condomini o comproprietari contrari alla richiesta di contributo siano in minoranza, nella determinazione del contributo si tiene conto del costo dell’intervento per assicurare l’agibilità dell’intero edificio, le finiture sulle parti comuni, nonché le finiture sulle parti di proprietà esclusiva relative alle solo unità immobiliari per le quali i proprietari hanno prestato il proprio consenso all’esecuzione degli interventi (comma 2-bis dell’articolo 5 ordinanza n. 19/2017, introdotto dall’ordinanza n. 62 del 3 agosto 2018).
Infine, è importante sottolineare che il condomino che detiene la maggioranza relativa del valore dell’immobile “è delegato alla presentazione della domanda di contributo” (comma 5 dell’articolo 21 dell’ordinanza n. 19/2017), escludendo ogni spazio di intervento per l’amministratore del condominio o per altre figure (e quindi, a fortiori, ogni indennizzabilità delle relative prestazioni professionali).
Conferimento dell’incarico di progettazione
In caso di prevalenza della proprietà privata, il progettista sarà scelto fra i professionisti di fiducia del condominio o dei comproprietari, ferma restando la necessità dell’iscrizione nell’elenco speciale (articolo 34, d.l. n. 189/2016) e il possesso degli altri requisiti richiesti dal decreto 189/2016 e dalle ordinanze commissariali relative alla ricostruzione privata.
Invece, nell’ipotesi di prevalenza della proprietà pubblica, l’incarico di progettazione, ove si intenda affidarlo a professionista esterno, dovrà essere conferito secondo le procedure di evidenza pubblica da uno dei soggetti attuatori (articolo 15 del d.l. n. 189/2016), indicato a monte nell’ordinanza commissariale che approva il Piano di ricostruzione pubblica in cui risulta inserito l’intervento.
Istruttoria sul progetto e determinazione del contributo.
Nel caso si seguano le procedure di ricostruzione privata, l’istruttoria sul progetto sarà condotta e il decreto di concessione del contributo adottato dagli Uffici speciali per la ricostruzione con le procedure e le modalità disciplinate dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione privata (n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017) e dalle loro successive integrazioni (ordinanza n. 61 del 1 agosto 2018 e n. 62 del 3 agosto 2018).
In caso di ricostruzione pubblica, invece, si applicano le disposizioni dell’articolo 14 del d.l. n. 189/2016 nonché della specifica ordinanza commissariale in cui l’intervento risulta previsto e finanziato, e il provvedimento di approvazione del progetto e di determinazione del contributo sarà adottato dal Commissario straordinario, ovvero dal Presidente
della Regione – Vice Commissario in caso di delega delle relative funzioni a quest’ultimo (come concretamente avvenuto per alcuni interventi con l’articolo 4 della citata ordinanza n. 62 del 2018).
La determinazione del contributo, quindi, non è unitaria (a differenza della procedura) ma avviene in modo separato per le diverse porzioni dell’edificio: 1)per le parti di proprietà privata i costi ammissibili a contributo saranno determinati, secondo le disposizioni delle ordinanze commissariali in materia, dal rapporto fra costi degli interventi e costi parametrici con le eventuali maggiorazioni previste a applicabili; 2)per le porzioni di proprietà pubblica i costi ammissibili a contributo saranno determinati secondo le modalità di determinazione dei costi stimati seguite di regola per le opere pubbliche. E quindi il contributo riconosciuto dallo Stato deriva dalla somma fra i costi ammessi determinati con le modalità suindicate per le diverse porzioni dell’edificio.
Selezione dell’impresa
Nel caso in cui si seguano le procedure di ricostruzione privata, la selezione dell’impresa esecutrice (ferma restando la necessità di iscrizione nell’Anagrafe antimafia di cui all’articolo 30 del d.l. n. 189/2016) avverrà secondo le procedure concorrenziali di cui all’articolo 6, comma 13, dello stesso decreto-legge, le quali oggi devono essere svolte a valle della comunicazione dell’Ufficio speciale dell’entità del contributo concedibile (cfr., ad esempio, l’articolo 12, comma 4-bis, dell’ordinanza n. 19/2017, introdotto dall’ordinanza n. 46/2018);
– qualora invece si seguano le procedure pubbliche, a norma del comma 7 dell’articolo 14 del d.l. n. 189/2016 il soggetto (Commissario o Vice Commissario) che ha adottato il decreto di concessione del contributo provvederà a investire una centrale unica di committenza di cui al successivo articolo 18 del medesimo decreto, per l’effettuazione della gara di affidamento dei lavori..
Erogazione del contributo
Le modalità di erogazione del contributo sono differenti anche in funzione delle diverse porzioni di proprietà dell’edificio: per le porzioni di proprietà privata si segue il meccanismo del finanziamento agevolato (articolo 5 del d.l. n. 189/2016); per quelle di proprietà pubblica il contributo viene erogato direttamente (articolo 14, comma 6, del d.l. 189/2016).
L’erogazione del contributo per le parti in Comune avviene con le modalità previste per la ricostruzione privata.
In allegato il testo completo della circolare

Data: 
Domenica, 7 Ottobre, 2018