Esenzione imposta di bollo per soggetti colpiti da eventi calamitosi

24 Novembre 2022

Esenzione imposta di bollo per soggetti colpiti da eventi calamitosi. Lo prevede l’articolo 12, comma 3, del decreto legge n. 176 del 18 novembre 2022 (cd decreto Aiuti quater) recante ‘Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre u.s..

L’esenzione per l’imposta di bollo riguarda  le domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione dello stato di emergenza, effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento

Tale imposta, pertanto, non andrà più richiesta per le domande di contributo di cui al comma 2 dell’art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 1918, n. 1 con particolare riferimento alla lettera c) “attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità”  e alla lettera e) “ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza”.

Si tratta, quindi, di una new entry nell’elenco degli atti, documenti e registri esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo inserita nel decreto Aiuti quater tra le misure destinate a contrastare la crisi energetica e l’inflazione in crescita.

Allegato: nota del Capo Dipartimento Protezione Civile 0054273-23/11/2022

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Data: 
Giovedì, 24 Novembre, 2022