Legge conversione DL Aiuti-bis novità semplificazione ricostruzione post sisma

07 Novembre 2022

Il 22 settembre 2022 è entrata in vigore la legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del decreto legge  9 agosto 2022, n. 115  - cosiddetto ‘Aiuti - bis’ -  recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.

Tra le novità è prevista l’estensione a tutti i comuni interessati da eventi sismici, per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici ‘inagili’ o ‘parzialmente inagibili’, dell’applicabilità delle norme di semplificazione già operanti, in caso di presenza di lievi difformità edilizie negli immobili danneggiati.

Scendendo nel particolare l’art. 20-bis del decreto legge 6 novembre 2021 n. 152 è stato modificato come segue:  

Art. 20 bis

 Misure di semplificazione per gli investimenti per la ricostruzione post-sisma del 2009 previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari.

  1. Al fine di semplificare e accelerare  gli  interventi  per  la ricostruzione e il rilancio dei territori  interessati  dagli  eventi sismici del 2009 finanziati dal Piano nazionale per gli  investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n. 101, le disposizioni previste dall'articolo 1-sexies,  comma  1,  del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, per gli edifici interessati  dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24  agosto  2016  si applicano agli interventi di ricostruzione nel cratere del sisma  dal 6 aprile 2009. Le predette disposizioni si applicano anche ai comuni della provincia di Campobasso e ai comuni della città metropolitana di Catania di cui all'allegato 1 annesso al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  giugno 2019, n. 55, nonché ai comuni interessati da eventi sismici per i quali sia intervenuta la deliberazione dello stato di emergenza a far data dal 6 aprile 2009, anche non  ricompresi nei crateri, limitatamente agli edifici classificati alla data del 31 dicembre 2021 con esito C o E ai sensi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 2011, e 14 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2015. 

L’attuale formulazione dell’art. 20-bis, è dovuta all’introduzione da parte del Senato, in sede di conversione del decreto ‘Aiuti – bis’, dell’articolo 31-bis.

In sostanza, dal 22 settembre u.s. l’innovativa disciplina del comma 1 dell’art. 1-sexies del decreto legge n. 55/2018 in materia di difformità edilizia è applicabile anche agli edifici con esito di agibilità “E” o “C” siti nei comuni fuori dal cratere umbro del 2016.

Quanto detto consentirà di conciliare ciò che in via ordinaria è contrastante in caso di difformità aventi carattere strutturale, in quanto sarà possibile la redazione della valutazione della sicurezza con riguardo sia agli interventi eseguiti in difformità sia a quelli finalizzati alla riparazione del danno prodotto dagli eventi sismici, nonché la presentazione del titolo edilizio in sanatoria in deroga alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4, e 93 del D.P.R. n. 380/01, contestualmente all’intervento di riparazione e ricostruzione dell’immobile.

Le modalità operative sono quelle del comma 3 del citato art. 1-sexies, ossia la redazione della “[…] valutazione della sicurezza in base alle vigenti norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi dell’art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nell’ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo, accertando, altresì, con apposita relazione asseverata che le difformità strutturali non abbiano causato in via esclusiva il danneggiamento dell’edificio. È fatto salvo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale e, unitamente al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, causa estintiva del reato oggetto di contestazione […]”  

In conclusione, con l’entrata in vigore dell’art. 20-bis del decreto legge  n. 152/2021, come modificato dall’art. 31-bis della legge n. 142/2022,  l’art. 1-sexies del decreto legge  n. 55/2018 è ad oggi applicabile agli interventi riguardanti gli edifici danneggiati dagli eventi sismici ubicati nei comuni per i quali, a far data dal 6 aprile 2009, è stato dichiarato lo stato di emergenza, con la condizione di scheda AeDES con  esito “E” o “C”.

 

Data: 
Lunedì, 7 Novembre, 2022