BANDO CONCLUSO
REGIONE UMBRIA
Avviso “Concessione di contributi in conto capitale alle imprese che realizzino, ovvero abbiano realizzato, a partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei comuni colpiti dal sisma Art. 20 D.L. 189/2016” approvato con Decreto del Vice Commissario del Governo n. 68 del 20 giugno 2019.
FAQ aggiornate al 25 settembre 2019
1. Nel caso di applicazione del regime in “de minimis” come viene calcolato l’importo del contributo?
In caso di “de minimis” la percentuale di contributo è pari al 50% delle spese ammessee lo stesso è concesso nel rispetto di quanto stabilito dalle specifiche normative comunitarie di riferimento indicatenella tabella di cui all’art. 4 comma 4 lett. a) dell’Avviso. L’importo del contributo concesso non può comunque superare i massimali previsti dai Regolamenti “de minimis” applicabili, come riportati nella medesima tabella di cui di cui all’art. 4 comma 4 lett. a) dell’Avviso. Per esempio in caso di applicazione del Reg. de minimis 1407/2014, a fronte di un Progetto di investimento del valore di € 500.000, anche se il rapporto percentuale (50%) è pari ad € 250.000, potrà essere riconosciuto un contributo massimo di € 200.000. Si precisa che tale importo potrà subire una ulteriore riduzione nel caso in cuil’impresa richiedente abbia già ricevuto altri aiuti a titolo “de minimis” che abbiano in parte eroso il massimale di € 200.000.
2. Nel caso di applicazione dei regimi di esenzione come viene calcolato l’importo del contributo?
In caso di applicazione dei regimi di esenzione il contributo, fermo restandola disciplina di dettaglio prevista dai Regolamenti indicati, è calcolato applicando alle singole voci di spesa ammissibili l’intensitàdi aiuto (percentuale) applicabile ed indicata nella tabella di cui all’art. 4 comma 4 lett.b) dell’Avviso, in funzione del settore di attività, della tipologia di spese ammissibili, delle dimensioni dell’impresa e della localizzazione dell’investimento.
3. È possibile presentare domanda su piùregimi di aiuto?
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 dell’Avviso i richiedenti possono presentare domanda su un solo regime di aiuto, cioè possono decidere se presentare il Programma di investimento in“de minimis” ovvero su un“regime diesenzione”. Tuttavia, in caso di spese sostenute prima della presentazione della domanda, comunque dopo il 24 agosto 2016, l’unica opzione possibile è il regime de minimis.
4. È ammissibile l’acquisto di beni usati?
I beni usati sono considerati ammissibili; tuttavia al fine di verificare la congruità della spesa è richiesta la presentazione di una perizia asseverata che ne attesti il valore.
5. L’incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti deve riferirsi alla sede operativasitanei comuni dell’areadel cratere sismico?
Si, l’incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti deve essere realizzato nella sede operativa sita nei comuni dell’area del cratere sismico indicati nell’Avviso.
6. Criterio della Rilevanza patrimoniale dell’investimento data dal rapporto tra il valore degli investimenti in programma e il valore degli investimenti netti alla data dell’ultimo bilancio o periodo di imposta: come si calcola per le società di nuova costituzione?
Il valore degli investimenti netti alla data dell'ultimo bilancio o periodo d'imposta, intesi quali investimenti in attivi materiali o immateriali come definiti nell'art. 2 del reg. (UE) n. 651/2014, è rilevato dai dati contabili risultanti dall'ultimo bilancio presentato dall'impresa beneficiaria e, per le imprese beneficiarie non tenute al deposito del bilancio, dalla dichiarazione dei redditi alla data di presentazione della domanda di contributo o – se precedente - alla data dell'avvio del programma in caso di opzione per il “regime de minimis”. Nel caso di nuova impresa il valore degli investimenti netti alla data dell’ultimo bilancio o periodo di imposta è da considerare pari ad 1.
7. Le aziende agricole con non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi o i bilanci (regime di esonero) cosa devono allegare al Formulario per la verifica del punteggio di cui al criterio n. 3 “Rilevanza patrimoniale dell’investimento”?
Per le aziende agricole che sono in regime di esonero, avendo un volume di affari inferiore a 7.000,00 euro che li esonera da qualsiasi obbligo contabile e dichiarativo, si assume che il valore degli investimenti netti preesistenti sia pari a zero e quindi per il calcolo del punteggio di cui al criterio 3 “Rilevanza patrimoniale dell’investimento” il denominatore del rapporto è posto pari ad uno. L’agricoltore può presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per attestare di essere in regime di esonero.
8. Il mezzo mobile targato immatricolato come autocarro è agevolabile?
I mezzi targati sono ammissibili solo se strettamente correlati al ciclo produttivo, ad esempio: trattore per impresa agricola, autocarro per impresa edile, pulmino per trasporto clienti impresa ricettiva, veicoli commerciali. Si ricorda, tuttavia, che ai sensi dell'art. 6 comma 5 lett. Iii) non sono ammissibili le spese riferite a mezzi di trasporto se effettuate dalle imprese con codice ATECO 49.
9. Per le spese già sostenute alla data di presentazione della domanda vanno allegate le fatture o è sufficiente l'elenco dettagliato, diviso per tipologia di spesa?
Va compilata la scheda tecnica, indicando le voci di spesa nell’apposita tabella; a supporto degli importi riportati in tabella, vanno presentate le relative fatture di spesa.
10. Per le spese da sostenere vanno allegati i Preventivi di spesa? Devono essere firmati dal fornitore o possono anche essere tratti dalla rete internet per beni come PC, stampanti, ecc.?
Per le spese da sostenere vanno allegati i preventivi firmati dai fornitori.
11. La destinazione d’uso dell’immobile al momento della presentazione della domanda esclusivamente riferita all’attività produttiva deve riscontrarsi dalla sua classificazione urbanistica?
Si, la destinazione d’uso dell’immobile ad attività produttiva al momento della presentazione della domanda deve riscontrarsi dalla sua classificazione urbanistica.
12. Quando si considera valida la scheda AEDES ai fini del punteggio? È valida, ad esempio, nei casi in cui un'azienda decida di avviare una nuova attività in un immobile oggetto della scheda AEDES?
Il punteggio relativo alla scheda AEDES è legata all’impresa; se l’impresa ha una scheda AEDES questa sarà valutata ai fini del punteggio. Nel caso in cui un’azienda decida di avviare una nuova attività in un immobile oggetto della scheda AEDES non può esserle attribuito il relativo punteggio.
13. Sono ammissibili tutte le spese indicate all’art. 6 comma 4 lett. b (“opere murarie e assimilate ecc.”) effettuate o da effettuare su immobili in affitto?
Si sono ammissibili fermo restando il rispetto delle disposizioni indicate nella normativa comunitaria di riferimento in merito al principio della stabilità delle operazioni.
14. Relativamente ai mezzi di trasporto è ammissibile la spesa per l’acquisto di quelli ad uso promiscuo?
No, la spesa per l’acquisto dei mezzi di trasporto ad uso promiscuo non è considerata ammissibile.
15. Nel caso di un progetto avviato dal 24 agosto 2016 il punteggio inerente la “rilevanza patrimoniale dell'investimento" va calcolato fra il valore degli investimenti ammissibili e il valore degli investimenti risultanti dall'ultimo bilancio presentato alla data di avvio del progetto, quindi nel caso specifico bilancio 2015?
Si, il punteggio inerente la “rilevanza patrimoniale dell’investimento” va calcolato fra il valore degli investimenti ammissibili ed oggetto di agevolazione e il valore degli investimenti risultanti dall’ultimo bilancio presentato alla data di avvio del progetto, quindi nel caso specifico bilancio 2015.
16. Qualora una voce di spesa, per sua natura ammissibile, sia considerata agevolabile solo in parte per effetto dell'applicazione dei limiti previsti dalle percentuali di agevolazione previste dall'art. 4 dell'Avviso, esclusivamente ai fini del calcolo del punteggio relativo al criterio 3 potrà essere considerato l'intero valore della spesa ammissibile?
Si, ai fini del calcolo del punteggio inerente il criterio 3 “rilevanza patrimoniale dell’investimento” può essere considerato l’intero valore della spesa ammissibile ancorché agevolabile solo in parte per effetto dell’applicazione dei limiti previsti dalle percentuali di agevolazione previste all’art. 4 dell’Avviso.
Si precisa, tuttavia, che l’intero valore della spesa ammissibile dichiarato sarà considerato quale base di calcolo in sede di rendicontazione finale per definire la percentuale di attuazione dell’investimento agevolato che, ai sensi dell’art. 12 comma 3 dell’Avviso, non potrà comunque essere inferiore al 70% dello stesso.
Nel caso di minore rendicontazione di spesa rispetto al suddetto intero valore della spesa ammissibile dichiarato e considerato quale base di calcolo, si procederà anche a ricalcolare il punteggio riferito al criterio 3 “rilevanza patrimoniale dell’investimento” così come previsto da medesimo art. 12 comma 3 dell’Avviso.
17. Nel calcolo dell’incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti possono essere considerati anche i nuovi assunti nel periodo di competenza a tempo pieno e determinato per un periodo inferiore a 6 mesi e i nuovi assunti a tempo parziale e determinato pari a 6 mesi?
No, nel calcolo dell’incremento occupazionale generato per effetto degli investimenti non possono essere considerati i suddetti contratti.
La condizione minima che i contratti dei nuovi assunti debbano avere per essere computati ai fini del calcolo del suddetto punteggio è il tempo pieno e determinato di almeno 6 mesi.
Gli stessi criteri utilizzati per individuare le nuove unità incrementali di personale assunto e valevole ai fini del calcolo del punteggio in questione, devono essere impiegati per determinare la situazione occupazionale al 31/12/2016.
Si precisa infine che, qualora le unità incrementali si riferissero a contratto a tempo pieno e determinato con durata di almeno 6 mesi, il punteggio finale si ottiene sommando i punteggi assegnati alle singole unità incrementali rispettivamente moltiplicate per 0,3. Nel relativo esempio riportato nell’allegato c) per mero refuso non si è proceduto con la moltiplicazione per il fattore 0,3 che, comunque, deve essere effettuata.
Per richiedere informazioni sull'Avviso Sisma art. 20 compilare il modulo 'richiesta chiarimenti' ed inviare alla mail dedicata investimentisisma@regione.umbria.it
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